Articolo abrogato dall'art. 2, comma 21, della L.R. 04/08/2017, n. 31, così recitava:

"Art. 3 - Oggetto

1. La Regione incentiva progetti di sviluppo competitivo delle PMI finalizzati:

a) alla crescita dimensionale delle imprese, con particolare riferimento ad aggregazioni, fusioni e accordi interorganizzativi;

b) a processi di internazionalizzazione delle imprese con riferimento alla creazione di reti commerciali all'estero e di sviluppo strutturato di relazioni internazionali in grado di migliorare il posizionamento competitivo delle P.M.I. regionali a livello internazionale e di indurre ricadute positive sulla crescita del sistema economico locale;

c) a processi di razionalizzazione degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa;

d) a processi di creazione e di sviluppo di nuove imprese (spin off e start up), nonché a processi di diversificazione di attività da parte di imprese in funzionamento, con particolare riferimento a iniziative imprenditoriali o a sviluppo di attività ad alto contenuto di conoscenza che valorizzino la collaborazione tra sistema economico-produttivo, Università, Parchi Scientifici e tecnologici e Centri di ricerca;

e) a sostenere politiche di sviluppo attraverso la creazione di prototipi e la realizzazione di produzioni di prova;

f) a fronteggiare situazioni di successione generazionale all'interno dell'impresa, con l'obiettivo di garantire continuità e sviluppo aziendale;

g) a fronteggiare situazioni di fabbisogno manageriale temporaneo all'interno dell'impresa;

h) a realizzare processi di ricapitalizzazione o di riordino degli assetti di governo societario anche attraverso l'apertura del capitale sociale a terzi;

i) a realizzare processi organizzativi interni o a sviluppare nuove iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione, all'utilizzo e all'eventuale distribuzione di energia prodotta da fonti alternative in grado di minimizzare il costo del fattore energetico e ridurne l'impatto ambientale;

j) alla valorizzazione della responsabilità sociale dell'impresa e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

k) a promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;

l) a realizzare processi organizzativi orientati alla creazione di asset aziendali attraverso l'implementazione di:

1) sistemi di qualità ambientale certificabile con lo scopo di ridurre gli impatti ambientali dell'attività aziendale, con particolare riferimento all'impiego di materie prime secondarie o fonti energetiche rinnovabili, e alla riduzione dei rifiuti solidi, dei reflui liquidi e delle emissioni in atmosfera;

2) sistemi integrati sicurezza-qualità-ambiente certificabili, con lo scopo di coniugare sicurezza nello svolgimento delle attività, razionalità gestionale e rispetto dell'ambiente.

2. Gli strumenti di politica industriale ritenuti idonei alla realizzazione di progetti di sviluppo competitivo sono individuati:

a) nel ricorso a servizi di consulenza strategica o a programmi di sviluppo orientati al potenziamento delle competenze manageriali, funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo competitivo, articolati in un business plan, finalizzati al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;

b) nel ricorso ad un manager a tempo, che operi al fine di conseguire gli obiettivi posti da un business plan predeterminato, nei limiti temporali indicati dallo stesso business plan e in vista di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;

c) nella realizzazione di specifici progetti di ricerca, anche in collaborazione con Università o Centri di ricerca pubblici e privati, funzionali al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;

d) nel ricorso a meccanismi di trasferimento tecnologico con Università, Centri di ricerca pubblici e privati, Parchi scientifici e tecnologici, EZIT e Consorzi di sviluppo industriale anche attraverso progetti che comportino l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori), e successivi decreti attuativi, funzionali al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;

e) nel ricorso cumulativo a più misure tra quelle indicate alle lettere a), b), c) e d)."

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