Articolo abrogato dall'art. 2, comma 21, della L.R. 04/08/2017, n. 31, così recitava:

"Art. 12 - Clausola valutativa

1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione del presente capo sono oggetto di valutazione annuale da parte dell'Amministrazione regionale.

2. Gli interventi sono valutati in relazione alla validità strategica, finanziaria ed economica e per la capacità di supportare lo sviluppo competitivo delle PMI del Friuli-Venezia Giulia, così come definito dall'articolo 1, comma 2.

3. In particolare, la valutazione si incentra sui progetti di sviluppo competitivo e sugli strumenti di politica industriale ritenuti idonei alla realizzazione degli stessi, così come definiti dall'articolo 3.

4. La valutazione annuale è presentata alla competente Commissione consiliare e costituisce riferimento per l'aggiornamento degli strumenti di programmazione strategica e operativa."

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