Articolo abrogato dalla L.R. del 30/07/2013 n. 15. L’articolo 38 così recitava: “Art. 38 - (Procedimenti in corso) - 1. I procedimenti relativi all'attività edilizia in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ed i relativi provvedimenti acquistano efficacia secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti.

2. Ai fini del presente articolo il procedimento si intende in corso qualora alla data di cui al comma 1:

a) sia stata presentata domanda per il rilascio della concessione edilizia;

b) sia stata presentata al Comune denuncia di inizio attività;

c) sia stato rilasciato il parere preventivo di cui all'art. 8 della previgente L.R. 26 aprile 1990, n. 33.”

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