Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 4 (Funzioni delle Province) — 1. Le Province esercitano le funzioni di programmazione e valorizzazione dei beni e degli istituti culturali ed in particolare:
a) concorrono alla valorizzazione dei beni e degli istituti culturali, programmando e coordinando lo sviluppo dei servizi e il potenziamento delle strutture anche attraverso la cooperazione e l'attivazione di sistemi tra gli istituti culturali, tenendo anche conto delle esperienze maturate e del ruolo che possono svolgere istituti idonei del territorio;
b) approvano, sulla base delle proposte presentate dai Comuni singoli o associati e nel quadro degli indirizzi della programmazione regionale, i piani annuali di cui all'art. 8;
c) provvedono al rilevamento dei dati e alla gestione degli archivi di loro competenza, concorrendo all'aggiornamento e all'incremento del sistema informativo regionale;
d) promuovono il miglioramento dei servizi e della gestione anche concorrendo alla definizione di standard e carta dei servizi per le diverse tipologie di istituti culturali;
e) esercitano le funzioni previste dalla legislazione regionale per quanto concerne la formazione professionale degli operatori del settore;
f) promuovono la didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con gli operatori del settore e le istituzioni scolastiche e universitarie;
g) svolgono attività di promozione attraverso iniziative espositive e divulgative del patrimonio culturale anche ai fini della promozione turistica;
h) gestiscono, promuovono e valorizzano i patrimoni conservati nei propri istituti culturali e i beni culturali di cui hanno la titolarità.
2. Le Province, nell'esercizio delle loro funzioni, perseguono l'integrazione delle risorse ed il potenziamento della cooperazione culturale attraverso la sottoscrizione di accordi di programma e la stipula di convenzioni per attività concordate di norma con l'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali.
3. Le Province concorrono con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali all'attività di cui all'art. 2 della L.R. 10 aprile 1995, n. 29 con particolare riferimento all'incremento della cooperazione bibliotecaria, archivistica e museale e alla costituzione di sistemi organizzativi di cui agli artt. 12 e 15.
4. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 1, le Province possono avvalersi, con il supporto dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, di appositi servizi tecnici dotati di personale in possesso dei requisiti professionali specifici.”
Dalla redazione
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Durata del contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
22/05/2024
- Giurisprudenza casa: distanze legali, diritto di servitù e usucapione da Italia Oggi
- Senza dati della perizia valore non usabile da Italia Oggi
- Registri titolari effettivi, pressing per uno stop definitivo da Italia Oggi
- Telecamere abusive, interviene la polizia da Italia Oggi
- Bonus 4.0 a perimetro più stretto da Italia Oggi
- Parcheggi a uso pubblico con placet paesaggistico da Italia Oggi