Articolo abrogato dall’art. 38, comma 1, della L.R. 23/12/2011, n. 24, così recitava:

“Art. 8 - Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, di quelle previste al titolo I della legge regionale n. 7 del 2004, nonché della legge regionale 24 gennaio 1977 n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), è istituito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale a cui è demandato il rilascio del parere previsto dall'articolo 13, comma 2, e la formulazione di proposte per iniziative e provvedimenti riguardanti il monitoraggio, la promozione ed il coordinamento del quadro conoscitivo, della ricerca e sperimentazione sul patrimonio ambiente naturale regionale.

2. Il Comitato, i cui membri restano in carica per cinque anni, è nominato dalla Giunta regionale ed è così composto:

a) dall'Assessore regionale competente per materia, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da dieci esperti nelle discipline naturalistiche, biologiche, agrarie, forestali, faunistiche, ecologiche, geologiche, economiche, nonché in pianificazione territoriale, prescelti su indicazione delle Istituzioni culturali, scientifiche ed universitarie, delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale, delle organizzazioni sindacali e degli altri settori produttivi;

c) da quattro collaboratori regionali inseriti nei ruoli organici regionali o di Istituti ed Aziende dipendenti.

3. Il funzionamento del Comitato è assicurato da apposito regolamento interno.

4. Le Province, in attuazione del disposto della presente legge relativo all'esercizio delle competenze attribuite, si possono dotare di analoghi organismi consultivi per assicurare il necessario supporto tecnico-scientifico alla formazione delle scelte nell'ambito territoriale di competenza del sistema provinciale.

5. L'Amministrazione regionale assicura il coordinamento tra l'attività del Comitato consultivo regionale di cui al presente articolo, quella dei Comitati tecnico-scientifici dei Parchi di cui all'articolo 21 e delle altre Aree protette.”

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