Articolo abrogato dalla L.R. 28/07/2017, n. 23.

L’articolo 12 così recitava:

“Articolo 12 - Svolgimento della gara di aggiudicazione

1. Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applicano in quanto compatibili, gli artt. 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 81, 82, 83, 85, 88 del RD 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

2. L'atto di aggiudicazione produce effetto a favore del migliore offerente solo dopo che sia stato pagato il prezzo d'asta definitivo.

3. Qualora l'asta vada deserta per due volte, si procede a successive aste, sino ad un massimo di due, per ciascuna delle quali si pone a base d'asta il valore della precedente decurtato del 10 per cento. In mancanza di aggiudicazione, si procede all'alienazione del bene a trattativa privata, a condizione che il corrispettivo non risulti inferiore al 70 per cento del valore posto a base della prima asta esperita.”

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