Comma abrogato dall’art. 1, comma 115, della L.R. 07/08/2014, n. 16, così recitava:

“6. La durata dei contratti di servizio è:

a) fino a sei anni, con opzione di rinnovo per altri tre anni, per i servizi di trasporto autofilotranviari;

b) fino a sei anni, con opzione di rinnovo per altri tre anni, per i servizi di trasporto marittimo;

c) fino a nove anni, per i servizi di trasporto ferroviario regionale;

d) fino a nove anni, per i servizi di trasporto ferroviario metropolitano in sede propria;

e) fino a quattro anni, con opzione di rinnovo per altri due anni, per tutte le altre modalità di trasporto.”

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