Comma soppresso dalla L.R. 28/07/2017, n. 23.

Il comma 2 dell’articolo 5 così recitava:

“2. Le province, di concerto con l’Associazione nazionale comuni d’Italia provinciale, sentiti i comitati provinciali del Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato Coni, e, per la parte di relativa competenza, l’amministrazione scolastica territoriale, nel rispetto del piano triennale regionale:

a) elaborano il piano annuale provinciale per lo sviluppo delle attività sportive ed i programmi provinciali per l'impiantistica sportiva, sulla base dei dati statistici forniti dal Sistema informativo regionale per lo sport, di seguito denominato SIS Campania, previsto nell’articolo 9;

b) curano la tenuta ed esercitano la vigilanza sull’albo provinciale delle associazioni sportive.”

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