Articolo abrogato dal Reg. R. 28/09/2017, n. 3, a decorrere dal 01/01/2018.

L’articolo 29 così recitava:

“Articolo 29 - Interventi di emergenza

1. Presso ciascuna struttura dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste e presso il Settore Foreste, Caccia e Pesca vengono istituiti uno o più nuclei operativi di pronto intervento per far fronte alle emergenze degli incendi boschivi e di calamità naturali.

2. A ciascun nucleo, normalmente operativo per due turni di servizio giornalieri, vanno assegnati almeno dieci unità opportunamente attrezzate ed equipaggiate sia per le operazioni di contrasto agli incendi boschivi, sia per le operazioni di supporto alle squadre operative degli Enti delegati e sia per gli interventi di soccorso derivanti da altre calamità naturali.

3. Nel periodo di massima pericolosità di cui alla legge regionale 5 giugno 1975, n. 57, e nei casi di particolare emergenza, con decreto del Presidente della Giunta Regionale l'attivazione dei nuclei potrà essere disposta anche per 24 ore su 24.

4. I nuclei operativi saranno costituiti prevalentemente con personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, per l'attuazione del progetto " difesa e tutela del patrimonio boschivo".

5. A detto personale sarà assicurato il necessario aggiornamento professionale a mezzo di appositi corsi.

6. I nuclei in argomento sono coordinati dai dirigenti del Settore Foreste, Caccia e Pesca e Settore per il Piano Forestale Generale e dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste competenti.

7. Al personale del Corpo Forestale dello Stato ed a quello dei ruoli regionali comunque impiegati nelle attività di prevenzione a controllo degli incendi boschivi ed in quelle di soccorso per calamità naturali, può essere ordinato, nei periodi di massima pericolosità di cui alla legge regionale 5 giugno 1975, n. 57, o negli altri casi previsti nel presente articolo, con provvedimento della Giunta Regionale, lavoro straordinario in deroga ai massimali previsti dalla legislazione vigente e comunque in misura non inferiore a 150 ore annuali, nel limite mensile previsto dall'attuale normativa ed ivi comprese le ore rese in conformità a quanto indicato nella legge 1 aprile 1981, n. 121.

8. Al personale regionale di cui innanzi spettano anche gli altri istituti contrattuali previsti dalla normativa vigente, quali rischio, turnazione e reperibilità.”

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