Capo modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 22/07/2009, n. 8 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 63, della L.R. 30/12/2019, n. 27.

Il Capo IV così recitava:

“CAPO IV - PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI

Art. 29 - Utilizzazioni

1. Le piccole utilizzazioni locali sulla terraferma sono quelle definite dall’articolo 1, comma 4, lettera i).

2. L’utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è consentito per le attività comportanti un risparmio energetico inclusa l’immissione diretta in piscina ed è autorizzato secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione.

3. Su istanza di soggetto titolato, riconosciuta l’impossibilità di utilizzo terapeutico delle acque minerali naturali e termali riconosciute, può essere consentito il loro sfruttamento secondo le modalità di cui al comma 2.

4. La concessione di cui al comma 3 è revocata quando intervenga nuova richiesta, anche da parte di un terzo, che dimostri la possibilità dello sfruttamento della risorsa a scopo terapeutico.

5. Per le piccole utilizzazioni locali, fatte salve le specifiche norme dettate dal presente articolo e dagli articoli 30 e 31, trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina generale prevista dal Capo II.

 

Art. 30 - Oggetto, durata e proroga del permesso di ricerca

1. Il permesso di ricerca delle piccole utilizzazioni locali ha per oggetto quanto indicato all'articolo 2 comma 1, lettere a) e c), integrato dalle analisi previste dal regolamento di attuazione.

2. Il permesso di ricerca relativo alle piccole utilizzazioni locali di cui all’articolo 1, comma 4, lettera i), è rilasciato in prima istanza per la durata massima di un anno ed è prorogabile, a seguito di istanza motivata, una sola volta, per eguale periodo.

3. Il permesso di ricerca è rilasciato sulla base di un programma che dimostri la fattibilità dell’iniziativa su aree esterne a preesistenti concessioni di acque minerali e termali e purché le aree in questione siano nella disponibilità del richiedente.

 

Art. 31 - Oggetto della concessione, durata e rinnovo

1. Lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali è affidato in concessione sulla base di un programma di lavori che dimostri la fattibilità e cantierabilità dell’iniziativa purché in aree esterne a concessioni di acque minerali e termali.

2. La concessione è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in possesso della capacità tecnica ed economica necessaria per lo sfruttamento della risorsa, che dimostri la disponibilità delle aree ove sono ubicati i punti di captazione e le relative strutture per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali.

3. La concessione è rilasciata per un periodo massimo di anni dieci nel rispetto della procedura prevista per il rilascio delle concessioni per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali, ove compatibile.

4. La procedura di rinnovo della concessione è soggetta alla disciplina di cui all’articolo 4, commi 13 e 14.”

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