Articolo abrogato dalla L.R. 19/02/2001, n. 5.

L’articolo 39 così recitava:

“Art. 39 - Compiti dell'Osservatorio

L'Osservatorio regionale si articola in Osservatori provinciali, con il compito di raccogliere sistematicamente dati e informazioni sulle dinamiche demografiche, sulla composizione della struttura scolastico - formativa, sulla struttura produttiva e dell'occupazione, sulla composizione della forza lavoro, utilizzando fondi disponibili e collaborando a eventuali ricerche programmate e attivate dal servizio regionale, su specifiche realtà produttive e particolari segmenti di forza lavoro.

Per il reperimento di tali informazioni gli Osservatori territoriali possono avvalersi della collaborazione del Ministero del Lavoro e del Ministero della Pubblica Istruzione, della Camera di Commercio, degli enti previdenziali ed assicurativi, delle organizzazioni imprenditoriali dei lavoratori autonomi, delle associazioni cooperative e delle Organizzazioni sindacali.

Per il reperimento delle informazioni sulle imprese l'Osservatorio territoriale si avvale del disposto dell'art. 4, prima comma, lettera f, della legge 22 luglio 1981, n. 628.”

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