Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 02/02/2024, n. 4, così recitava:

"Art. 7 - (Funzioni delle Province)

1. Nelle materie disciplinate dalla presente legge, le Province esercitano le funzioni amministrative e di programmazione inerenti a vaste aree intercomunali o all'intero territorio provinciale ed in tale ambito:

a) promuovono e coordinano attività in collaborazione con i Comuni, sulla base di programmi da esse predisposti;

b) realizzano iniziative di rilevante interesse provinciale nel settore della valorizzazione produttiva e ambientale delle terre di uso civico;

c) raccolgono e coordinano le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione della Regione;

d) forniscono assistenza tecnica ed amministrativa agli Enti locali che la richiedano, con particolare riferimento ai procedimenti di vigilanza;

e) realizzano iniziative divulgative per lo studio e la valorizzazione delle terre di uso civico."

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