Articolo abrogato dall’art. 15, comma 1, della L.R. 15/12/2021, n. 59, così recitava:

“Articolo 12 - Composizione del comitato

1. Il Comitato Scientifico Regionale per l'Ambiente è composto da:

a) Coordinatore del Dipartimento all'Ambiente che lo presiede;

b) tre dirigenti regionali, rispettivamente degli Uffici salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico, Forestale ecologia caccia e pesca, Urbanistica ed Ambiente;

c) sei esperti rispettivamente in geologia, architettura con specializzazione in urbanistica e/o pianificazione del territorio, zoologia, botanica, scienze forestali e agronomia con specializzazione in coltivazioni biologiche, nominati dal Consiglio regionale e scelti fra docenti universitari o altri soggetti operanti presso istituti o Enti di ricerca ovvero fra esperti di comprovata esperienza nel settore;

d) due rappresentanti designati dalle Associazioni ambientalistiche legalmente riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e maggiormente rappresentative nel territorio regionale;

e) un rappresentante della Soprintendenza ai Beni Ambientali;

f) un rappresentante della Soprintendenza Archeologica;

g) un Dirigente di ciascuna Provincia competente.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

3. Decorsi inutilmente 60 giorni dalle richieste delle designazioni relative ai componenti indicati alle lettere d) e f) del primo comma del presente articolo, il Presidente della Giunta previa delibera della stessa, provvede ugualmente alla costituzione del Comitato appena pervenuta almeno la metà più una delle designazioni di cui al precedente comma 1. Successivamente si provvederà ad integrare il Comitato con gli altri componenti.

4. I componenti del comitato restano in carica per il periodo coincidente con la legislatura regionale e comunque non oltre i tempi fissati dalla legge.

5. I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive saranno dichiarati decaduti con decreto del Presidente della Giunta e sostituiti con esperti di pari qualifica.”

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