Parole sostituite dall’art. 1, comma 3, della L.R. 15/12/2021, n. 59

Il termine era già stato prorogato dall'art. 35, comma 1, della L.R. 08/08/2013, n. 18 al 31/12/2019; dall’art. 12, L.R. 18/07/2011, n. 15 al 31/12/2012.

Inizialmente il termine era fissato entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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