Comma sostituito dall’art. 34, comma 1, della L.R. 30/12/2017, n. 39; modificato dall’art. 76, comma 1, della L.R. 29/06/2018, n. 11; sostituito dall’art. 10, comma 1, della L.R. 20/03/2020, n. 12 e, successivamente, abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 15/12/2021, n. 59.

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L.R. 15/12/2021, n. 59, le funzioni individuate nel comma abrogato continuano ad essere svolte dalle Province conformemente a quanto già previsto dall'articolo 4, comma 9 della presente legge, nelle more del loro effettivo trasferimento alla Regione, a seguito della conclusione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma.

Il comma così recitava:

“3. Nelle more della conclusione, entro e non oltre il 30 novembre 2021, delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico su gomma da parte della Regione di cui al comma 7, dell’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7, le Province continuano ad esercitare le attività connesse alla gestione del contratto dei servizi di trasporto pubblico locale, compresa la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio e sulla qualità del servizio svolgendo le funzioni di natura sanzionatoria.”

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