Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

Art. 12 - Sostituzione dell'art. 87 della L.R. n. 18/1983

1. L'articolo 87 della L.R. n. 18/1983 è sostituito con il seguente:

"Art. 87 (Pianificazione di settore)

1. Prima della formazione del P.T. di cui agli articoli 7 e seguenti, i Piani territoriali delle Aree e Nuclei di Sviluppo Industriale ed i Piani urbanistici delle Comunità Montane sono adeguati alle previsioni del Q.R.R., dei Piani di Settore e dei Progetti speciali territoriali.

2. Alla data di approvazione del P.T., i Piani medesimi cessano la loro efficacia.

3. I Piani Regolatori Territoriali (P.R.T.) delle Aree e Nuclei di Sviluppo Industriale costituiscono Piani d'Area del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e devono essere attuati attraverso un piano urbanistico esecutivo che abbia i contenuti dell'articolo 19, comma 1.

4. Il P.R.T. di cui al comma 3 è redatto, anche su proposta della Provincia competente per territorio, dall'Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP) o dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale Chieti-Pescara ed è adottato con deliberazione di Consiglio provinciale. Il piano con i relativi allegati è depositato per trenta giorni consecutivi, tramite pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali della Provincia, dei Comuni interessati e dell'ARAP o del Consorzio, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Pianificazione e governo del territorio".

5. L'avvenuto deposito è reso noto al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso su un quotidiano on line a diffusione regionale, sul BURAT, sull'albo pretorio telematico della Provincia e dei Comuni interessati, dell'ARAP o del Consorzio. Nei trenta giorni successivi allo scadere del termine del periodo di deposito decorrente dall'ultima pubblicazione effettuata ai sensi del comma 4, chiunque può presentare osservazioni in merito ai contenuti del Piano con le modalità indicate nell'avviso.

6. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, i Comuni interessati deliberano il proprio parere sul nuovo P.R.T. o sulla sua variante e lo trasmettono alla Provincia, la quale indice la conferenza di servizi prevista dall'articolo 8, comma 6, allo scopo di acquisire il consenso delle Amministrazioni competenti ad approvare i piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, compreso il parere previsto dall'articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001. Nell'ambito della medesima conferenza di servizi, l'ARAP e il Consorzio A.S.I. Chieti-Pescara si esprimono sulle osservazioni pervenute ai sensi del comma 5. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro il termine di novanta giorni dalla sua indizione. Il Consiglio provinciale, sulla base della determinazione conclusiva della conferenza di servizi e preso atto degli esiti del procedimento VAS, approva il P.R.T..

7. Entro i trenta giorni successivi, il piano approvato, unitamente alla deliberazione, è pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione "Pianificazione e governo del territorio", della Provincia, dei Comuni interessati, dell'ARAP o del Consorzio. L'avvenuto deposito è reso noto al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sull'albo pretorio telematico della Provincia, dei Comuni interessati, dell'ARAP o del Consorzio. La pubblicazione dell'avviso equivale a notifica.

8. Le modifiche puntuali dei Piani Territoriali vigenti di cui al comma 3, che non alterino il perimetro esterno ed i carichi urbanistici dei P.R.T., non sono considerate varianti. Tali modifiche sono adottate dall'ARAP o dal Consorzio A.S.I. Chieti- Pescara, che sono tenuti a motivare congruamente in ordine alla necessità delle nuove scelte, e sono trasmesse alla Provincia competente per territorio; trascorsi trenta giorni dal ricevimento senza che la Provincia abbia espresso il proprio dissenso, il provvedimento si intende approvato.

9. Per le opere pubbliche o di pubblica utilità di competenza dell'ARAP o del Consorzio A.S.I. Chieti-Pescara il cui vincolo preordinato all'esproprio sia decaduto, il medesimo vincolo può essere motivatamente reiterato secondo le modalità di cui ai commi precedenti, ovvero con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e di cui al comma 10.

10. L'atto di approvazione del progetto dell'opera da parte dell'ARAP o del Consorzio A.S.I. Chieti-Pescara è trasmesso al Consiglio provinciale, che può disporre l'atto di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio. Se la Provincia non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera dell'ARAP o del Consorzio A.S.I. Chieti-Pescara e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione dell'ARAP o del Consorzio A.S.I. Chieti-Pescara che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia.".”

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