Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

Art. 10 - Modifiche all'art. 20 della L.R. n. 18/1983 e alla L.R. n. 10/2011

1. Al comma 4 dell'articolo 20 della L.R. n. 18/1983 le parole "alla conformità" sono sostituite con le seguenti: "al non contrasto".

2. Alla lettera b), comma 3, dell'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 2011, n. 10 (Norme sull'attività edilizia nella Regione Abruzzo) le parole "calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto utilizzato ai fini residenziali" sono sostituite con le seguenti: "calcolata come rapporto tra il volume e la superficie della porzione di sottotetto oggetto di recupero ai fini residenziali".”

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