Articolo sostituito dalla L.R. 29/12/2011, n. 44 e abrogato dalla L.R. 11/12/2020, n. 38.

L’articolo 7 così recitava:

“Art. 7 - Procedure

1. Le comunicazioni riportano i prezzi massimi dei servizi su modelli predisposti dal Dipartimento regionale competente.

2. Se è praticato un prezzo complessivo, questo non può essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti.

3. Se in un esercizio alberghiero una camera a due letti è assegnata a una sola persona e ciò non è stato espressamente richiesto, il prezzo non può superare quello massimo previsto per le camere a un letto.”

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