Articolo abrogato dall’art. 132, comma 1, della L.R. 18/10/2021, n. 4, così recitava:

“Art. 5 - (Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33)

1. All’articolo 16 della legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 (Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4 della legge 18 marzo 1997, n. 59”), come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2010, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate solamente in due periodi dell’anno, della durata massima di sessanta giorni, decorrenti rispettivamente dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania, per i saldi invernali, e dal primo sabato del mese di luglio per i saldi estivi.”;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. La Giunta regionale è autorizzata a modificare la data di inizio delle vendite di fine stagione o saldi, nonché la loro durata, a seguito di diversi accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni.”.”

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