Articolo abrogato dall'art. 70, comma 1, della L.R. 26/01/2012, n. 2.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 09/03/2012, n. 51 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 10 del presente articolo.

L’articolo così recitava:

Art. 11 - (Norme in materia di personale delle soppresse Comunità montane)

[1. L’amministrazione regionale e gli enti da essa dipendenti ricoprono i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche, ricorrendone i presupposti di legge, prioritariamente attraverso la mobilità del personale a tempo indeterminato e L.S.U. delle soppresse Comunità montane, in applicazione dell’art. 30 del D.Leg.vo n. 165/01, e delle norme di settore disciplinanti l’utilizzazione dei lavoratori socialmente utili.]

2. La Regione, per favorire la copertura di posti vacanti degli organici di altri enti locali o enti pubblici economici regionali con personale proveniente dalle soppresse Comunità montane, può prevedere forme di incentivazione mediante erogazione di risorse finanziarie per uno o più esercizi di bilancio, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale. 

3. La Regione, per favorire il riordino territoriale e la razionalizzazione del sistema istituzionale locale, può estendere ai dipendenti di ruolo delle Comunità montane soppresse i benefici della L.R.15/2006 e s.m., nonché quelle di cui alla L.R. 31/09 in coerenza con la legislazione nazionale e regionale vigente.

4. I Commissari liquidatori, per l’applicazione della normativa di cui all’articolo 30 del D.Leg.vo n. 165/2001, promuovono il raggiungimento di intese tra le associazioni regionali rappresentative degli enti locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilendo a tal fine graduatorie per la mobilità volontaria secondo i seguenti criteri di priorità: titolo di studio qualora sia requisito indispensabile, corsi di formazione professionale e di aggiornamento strettamente attinenti alla qualifica, minore anzianità di servizio.    

5. Alle soppresse Comunità montane non si applica quanto previsto dall’art. 33 del D.Leg.vo 165/2001 in materia di eccedenza di personale, salvo il caso che lo stesso non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.   

6. L’Amministrazione regionale si riserva di accogliere, nell’ambito delle procedure di cui al comma 1, le istanze di mobilità volontaria formalizzate dal personale delle soppresse Comunità montane con qualifica dirigenziale, nei limiti e con le procedure stabilite con apposito atto della Giunta regionale, definito anche in relazione a specifici fabbisogni di professionalità utili al perseguimento di obiettivi strategici. 

7. Il personale trasferito dalle Comunità montane soppresse ad altro ente secondo le disposizioni della presente legge mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di servizio maturata. 

8. Le Unioni di comuni costituite ai sensi della presente legge per i posti vacanti in dotazione organica utilizzano il personale proveniente dalle soppresse Comunità montane e sino alla data di estinzione delle stesse non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato. 

9. Il Commissario liquidatore, nel caso in cui la Comunità montana soppressa presenti uno stato economico-finanziario tale da non potere fare fronte alle spese ordinarie e straordinarie di immediata scadenza, provvede con priorità al pagamento delle spese per il personale, sospendendo gli ulteriori pagamenti.

[10. La Regione, in sede di manovra finanziaria annuale, destina risorse finanziarie per incentivare la mobilità di personale che interessa le soppresse Comunità montane, per garantire, ai fini della salvaguardia del diritto alla retribuzione, il pagamento delle spese per il personale in attesa del passaggio ad altre amministrazioni, per promuovere la stabilizzazione dei lavoratori con contratto L.S.U in servizio presso le soppresse Comunità montane e per l’attuazione di quanto specificatamente previsto al comma 3.]”

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