Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, del Regolam. R. 04/12/2004, n. 11, così recitava:

“Art. 11 Comitato regionale di protezione civile.

1. È istituito il Comitato regionale di protezione civile, quale organo consultivo permanente della Regione per assicurare il raccordo e il coordinamento delle iniziative regionali con quelle statali e locali competenti in materia.

2. Il Comitato esprime pareri non vincolanti sui programmi e sui piani di cui agli articoli 5 e 6 e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal suo presidente.

3. Il Comitato è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente in materia di protezione civile, che lo convoca e presiede;

b) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di protezione civile o suo delegato;

c) i Presidenti delle Province o loro delegati;

d) un Sindaco designato dall'ANCI per ciascuna provincia;

e) un Presidente di Comunità montana designato dall'UNCEM;

f) l'ispettore regionale dei vigili del fuoco o suo delegato;

g) il Coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato o suo delegato;

h) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;

i) i Prefetti della Regione o loro delegati;

j) un rappresentante della Croce Rossa Italiana;

k) un rappresentante del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino;

l) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3 della L.R. 13 aprile 1995, n. 48, di cui due designati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile ed uno dall'Associazione nazionale pubbliche assistenze (A.N.P.AS.).

4. Il Presidente del Comitato può disporre la partecipazione alle riunioni di esperti e di rappresentanti di altri enti o organismi eventualmente interessati, nonché di altri dirigenti regionali.

5. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per la durata della legislatura regionale.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale di protezione civile.

7. Ai componenti che non fruiscano del trattamento di missione a carico dell'ente di appartenenza è attribuito il rimborso delle spese sostenute, secondo le modalità e gli importi previsti per i dirigenti della Regione.”

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