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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
In seguito, il presente articolo è stato abrogato dall’art. 24, comma 2, della L.R. 31/10/2011, n. 20, così recitava:
“Art. 57 - (Impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse)
1. [Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera g), del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e secondo quanto previsto dal Piano energetico ambientale regionale (PEAR), approvato con deliberazione 16 febbraio 2005, n. 175, gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse da autorizzare nel territorio regionale devono possedere le seguenti caratteristiche:
a) capacità di generazione non superiore a 5 MW termici;
b) autosufficienza produttiva mediante utilizzo di biomasse locali o reperite in ambito regionale;
c) utilizzazione del calore di processo, in modo da evitarne la dispersione nell’ambiente.]
2. [La disposizione di cui al comma 1, lettera c), non si applica agli impianti alimentati a biogas.]
3. [Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzabili, previa valutazione da parte della Regione, anche in deroga a quanto previsto nel medesimo comma 1 se riguardano i progetti di riconversione industriale di cui all’articolo 2 del d.l. 10.01.2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa), convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81, e hanno le seguenti caratteristiche:
a) esistenza del piano industriale che preveda una dimensione dell’impianto coerente con le esigenze della riconversione;
b) preminente interesse di carattere generale sul piano occupazionale;
c) utilizzo di nuove tecnologie ecosostenibili;
d) valorizzazione delle produzioni in una organizzazione di filiera corta.]
4. I progetti degli impianti di cui al comma 1 sono inseriti nell’allegato B2 alla l.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale). Le Province effettuano la relativa procedura di verifica di impatto ambientale in base a quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia. Il provvedimento di VIA definisce le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio a carico del proponente, al fine di verificare gli impatti ambientali derivanti dalle opere approvate.”
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