Articolo abrogato dalla L.R. 27/12/2016, n. 35.

L’articolo 7 così recitava:

“Art. 7 (Attribuzione delle entrate)

1. Il tributo di spettanza della Regione, al netto di quanto spetta alla Provincia, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 e del comma 3 del presente articolo, e della parte di competenza regionale eventualmente rimborsata agli aventi titolo come previsto dal comma 2, è versato alla Regione entro il mese successivo alla scadenza prevista dall'articolo 3, comma 30, della legge 549/1995.

2. Le istanze di rimborso sono presentate alla Provincia competente per territorio, che provvede alla istruttoria formale ed ai relativi adempimenti.

3. Le somme derivanti dal recupero di imposta sono versate dalle Amministrazioni provinciali alla Regione, per la sola parte di sua spettanza, come indicata dall'articolo 3, comma 27, della legge 549/1995, entro il mese successivo a quello di riscossione.

4. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie in attuazione di quanto previsto dagli articoli precedenti sono introitate dalle Province a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni delegate.”

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