Articolo abrogato dalla  L.R. del 29/04/2011 n.7. L’articolo 26 così recitava: “1. La Regione, in collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province e le associazioni di categoria, assicura agli sportelli unici per le attività produttive la disponibilità permanente delle informazioni necessarie, anche nella forma di moduli informativi e di modelli tipo per domande e richieste.

2. La Regione favorisce l'istituzione degli sportelli unici per le attività produttive in ambiti di utenza adeguati.

3. La Regione concede contributi ai Comuni per l'istituzione e la gestione degli sportelli unici per le attività produttive, con particolare riguardo per quelli operanti in ambiti territoriali coincidenti con i distretti industriali.”

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