Articolo abrogato dall’art. 35, comma 2, della L.R. 30/11/2023, n. 19, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

“Art. 5 - (Modifiche alla l.r. 34/1992)

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), le parole: “conformi agli strumenti urbanistici generali oppure rientranti nelle previsioni di cui al comma 5 dell’articolo 15, della presente legge” sono sostituite dalle parole: “anche in variante al PRG,” e sono aggiunte in fine le seguenti parole: “con le modalità previste dal comma 5 dell’articolo 15 e dall’articolo 26 della presente legge”.

2. Il comma 6 dell’articolo 25 della l.r. 34/1992 è sostituito dal seguente:

“6. La conformità è accertata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. L’inutile decorso del termine, in presenza del parere favorevole della commissione consiliare, produce gli effetti della declaratoria di conformità.”.

3. Al comma 7 dell’articolo 25 della l.r. 34/1992 le parole: “dal decreto regionale di conformità” sono sostituite dalle parole: “dalla deliberazione o dall’inutile decorso del termine di cui al comma 6”.”

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