Articolo abrogato dall’art. 28, comma 2, della L.R. 26/03/2012, n. 3, così recitava:

Art. 2 - Modifica all'articolo 3 della L.R. n. 7/2004

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della L.R. n. 7/2004 è sostituito dal seguente:

"4. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30 per cento nei seguenti casi:

a) progetti localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate individuate ai sensi della L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate);

b) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la registrazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761 sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione ed audit;

c) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.".”

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