Articolo abrogato dall’art. 16 del D.M. 20/05/1992, n. 569 e dall’art. 13 del D.P.R. 30/06/1995, n. 418. Di seguito il testo dell’articolo abrogato:

Per ciò che riguarda gli impianti elettrici, finché non saranno emanate apposite norme generali, in forza dell’art. 18 del R.D.L. 25 giugno 1937, n. 1114, saranno tenute presenti in quanto non provvedano le disposizioni del precedente Capo IV, le norme compilate e pubblicate dal Consiglio nazionale delle ricerche, a mezzo del dipendente Comitato elettrotecnico italiano.”

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