Articolo abrogato dall’art. 16 del D.M. 20/05/1992, n. 569 e dall’art. 13 del D.P.R. 30/06/1995, n. 418. Di seguito il testo dell’articolo abrogato:

I quadri di distribuzione, installati a qualsiasi scopo, devono essere protetti con custodia indeformabile ed incombustibile, munita di sportello a chiave, in guisa che la manovra, la revisione o il ricambio degli organi in essi contenuti possano essere fatti solo dal personale responsabile.

Può fare eccezione a tali norme il quadro generale di distribuzione, ove esso sia installato in locale separato e chiuso a chiave.

Ove su questo quadro siano installati organi contenenti olio, vale, nei riguardi del locale destinato a contenerli, quanto è disposto dall’art. 18.”

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