Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006. Successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 271 - Magistrati non addetti ad uffici giudiziari

Le disposizioni contenute nell'art. 200 del presente ordinamento non si applicano ai magistrati attualmente addetti ad uffici diversi da quelli giudiziari, che hanno maturato o matureranno il diritto di partecipare a concorsi o scrutini per la promozione, entro il biennio successivo alla entrata in vigore dell'ordinamento medesimo."

Dalla redazione