Articolo abrogato dall'art. 4, comma 5, D. Leg.vo 28/07/1989, n. 273, così recitava:

"Art. 208 Indennità ai vice-pretori onorari reggenti temporaneamente l'ufficio

Il vice pretore onorario che supplisce il pretore mancante o impedito, per qualsiasi motivo, di prestare effettivo servizio, ha diritto, subordinatamente alla vacanza del posto in uno dei due ruoli organici, ad un assegno pari alla retribuzione iniziale annessa al grado 105 e a tutte le altre competenze spettanti ai magistrati di tale grado."

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