Articolo abrogato dalla L. 14/10/1974, n. 524 e successivamente dalla L. 25/08/1991, n. 287: “Art. 91 - (art. 89 T.U. 1926) - Senza il parere di una speciale commissione provinciale, non possono essere concedute licenze per l'esercizio di vendita al minuto o il consumo di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, né possono essere concedute le speciali autorizzazioni prevedute dall'art. 89.”

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