Articolo abrogato dalla L. 18/04/1975, n. 110. L’articolo 19 recitava: “Art. 19 - È vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.

Salva l'applicazione delle pene stabilite dal codice penale per il porto abusivo di arme, i trasgressori sono puniti con l'arresto da dieci giorni a tre mesi e con l'ammenda da lire 20.000 a 200.000.

Le armi sono confiscate.

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