Articolo abrogato dal D. Leg.vo 25/07/1998, n. 286: “Art. 144 - (art. 145 T.U. 1926) - L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di invitare, in ogni tempo, lo straniero ad esibire i documenti di identificazione di cui è provvisto, e a dare contezza di sé.

Qualora siavi motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici.”

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