Articolo abrogato dal D.Leg.vo del 03/04/2006 n. 152. L’articolo 4 così recitava: “Art. 4. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vi gore della presente legge si applicano, fatte salve le normative vigenti in materia di emissioni dagli impianti industriali, le disposizioni previste dalla direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, relative al controllo del le emissioni di composti organici volatili negli impianti di deposito delle benzine presso i terminali, nelle operazioni di caricamento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali, nelle cisterne mobili, nel caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni di servizio, secondo le modalità e il calendario fissati dalla stessa direttiva. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Mini stri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della sanità e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, le norme tecniche di cui alla citata direttiva 94/63/CE per l'adeguamento degli impianti di deposito presso i terminali, delle cisterne mobili e per il caricamento degli impianti di deposi to presso le stazioni di servizio.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti nuovi di distribuzione dei carburanti devono essere dotate di dispositivi di recupero dei vapori di benzina.

3. Entro il 1 luglio 2000 l'intera rete delle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti deve essere attrezzata con dispositivi di recupero dei vapori di benzina.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità ed i termini per la graduale applicazione dell'obbligo di cui al comma 3. Il decreto è emanato previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla trasmissione alle Camere del relativo schema.

5. I dispositivi di recupero dei vapori di benzina nelle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere conformi a quanto stabilito con il decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 1996. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dei trasporti e della navigazione e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le norme tecniche relative alle caratteristiche dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina dalle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti di distribuzione dei carburanti.

6. Ferme restando le disposizioni penali di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 nonché delle disposizioni del decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 300 milioni. In caso di recidiva sono sospese le autorizzazioni per i depositi e per l'esercizio delle attività di distribuzione dei carburanti.”

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