Articolo abrogato dall'art. 24, comma 2, del D. Leg.vo 30/12/1999, n. 507, così recitava:

"Art. 7-ter. Disposizioni in materia di sanzioni.

1. Le violazioni degli obblighi soppressi ai sensi degli articoli 6 e 7-bis commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non producono effetti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni, comprese quelle penali, in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 . Qualora le violazioni abbiano dato luogo ad accertamenti non divenuti definitivi, la disposizione del periodo precedente si applica a condizione che il contribuente effettui, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, il versamento di un decimo del minimo dovuto, maggiori imposte comprese, con un massimo di lire 10 milioni per ciascun periodo d'imposta cui le violazioni stesse si riferiscono. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso di somme pagate a titolo di sanzioni o di interessi."

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