Comma abrogato dall’art. 22, comma 10, del D.L. 24/06/2014, n. 90 (L. 11/08/2014, n. 114), così recitava:

"3. Al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città."

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