Ai sensi dell’art. 1, comma 774, della L. 27/12/2006, n. 296 l'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dal presente comma, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.

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