Articolo abrogato dal D.P.R. 11/07/1980, n. 753.

L’articolo 210 così recitava:

“Articolo 210

Le ferrovie pubbliche e le private della seconda categoria sono esercitate con forze animali o fisiche secondo il previsto nella rispettiva concessione.

È vietato di variare la specie di motore prevista, senza l'autorizzazione del Ministero.”

Dalla redazione