Comma abrogato dal D. Leg.vo 18/12/1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998. Il comma 1 dell’articolo 27 così recitava: “1. Nei casi di falsificazione, contraffazione e alterazione di valori bollati, di bollo a punzone o di attestazioni di pagamento delle imposte di bollo corrisposte in modo virtuale o con avviso per bollo o mediante l'uso di macchine bollatrici, oltre alle sanzioni previste dal codice penale sono applicabili le pene pecuniarie e soprattasse stabilite dal presente decreto per il mancato pagamento dell'imposta ove dovuta.”

Dalla redazione