Parole sostituite dal D. Leg.vo 03/07/2017, n. 117.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 104 del D. Leg.vo 03/07/2017, n. 117 la presente modifica si applica agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10 del D. Leg.vo 117/2017, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

Dalla redazione