Comma modificato dall'art. 1, commi 126 e 145, della L. 24/12/2007, n. 244; dall'art. 36, comma 2-bis, del D.L. 31/12/2007, n. 248 (L. 28/02/2008, n. 31); dall'art. 83, comma 23, del D.L. 25/06/2008, n. 112 (L. 06/08/2008, n. 133); sostituito dall'art. 10, comma 1, del D. Leg.vo 24/09/2015, n. 159 (la disposizione si applica alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Leg.vo 159/2015); modificato dall'art. 13-bis, comma 4, del D.L. 24/06/2016, n. 113 (L. 07/08/2016, n. 160) e, successivamente, dall’art. 15-bis, comma 1, del D.L. 17/05/2022, n. 50 (L. 15/07/2022, n. 91).

Ai sensi dell’art. 15-bis, commi 2-3, del D.L. 17/05/2022, n. 50 (L. 15/07/2022, n. 91) fermo restando quanto previsto dall’art. 15-bis, comma 3, del D.L. 50/2022, le disposizioni si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 16/07/2022.

In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino a tale data, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le disposizioni di cui all’art. 15-bis, comma 1, del D.L. 17/05/2022, n. 50 (L. 15/07/2022, n. 91).

In seguito, il presente comma è stato sostituito dall’art. 13, comma 1, del D. Leg.vo 29/07/2024, n. 110.

Ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D. Leg.vo 29/07/2024, n. 110 alle richieste di rateazione presentate fino al 31/12/2024 continuano ad applicarsi le disposizioni del presente articolo, nella versione vigente all’08/08/2024.

Dalla redazione