Ai sensi del D. Min. Finanze 15/11/1989, n. 400 le comunicazioni mensili di cui al presente articolo, come modificato, da ultimo, dalla legge n. 144 del 1989, debbono essere effettuate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento; le comunicazioni relative al mese di gennaio di ogni anno devono essere effettuate entro il successivo 15 marzo. Le comunicazioni mensili riferite alle iscrizioni e cessazioni effettuate nell'ultimo trimestre 1989 devono essere inviate entro il 15 marzo 1990.

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