Ai sensi dell’articolo 4 della L. 21/11/2000, n. 342 il presente articolo si intende applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate.

In seguito la Sentenza C. Cost. 27/07/2007, n. 330 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 1 della L. 342/2000, nella parte in cui dispone che non si fa luogo a restituzione dell'imposta sul valore aggiunto.

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