Ai sensi dell’art. 16, commi 1 - 3 del D. Leg.vo 10/06/2020, n. 48 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Leg.vo 48/2020 i comuni adeguano il regolamento di cui al presente comma, prevedendo, con decorrenza dal medesimo termine, che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e successive modificazioni, che siano rispettati i criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, di cui all’articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dall’articolo 6 del D.Leg.vo 48/2020.

La disposizione non si applica agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

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