Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, recante: «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante»:

«Art. 4. - È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.

Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l'interno, su conforme parere della commissione di cui all'articolo precedente.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà periodicamente all'aggiornamento dell'elenco».

Dalla redazione