Articolo abrogato ad opera del D. Leg.vo 17/08/1999, n. 334. L’articolo così recitava:

1. Quando un incidente abbia a verificarsi, il fabbricante è tenuto ad informare immediatamente il prefetto e il sindaco, comunicando appena possibile;

a) le circostanze dell'incidente;

b) le sostanze pericolose coinvolte, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d);

c) le misure di emergenza adottate o che intende adottare per rimediare agli effetti dell'incidente, a medio e a lungo termine, ad evitare che esso si riproduca.

2. Il prefetto informa immediatamente i Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e della sanità, nonché il presidente della regione territorialmente competente.

3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le informazioni eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dell'incidente, si accertano che siano presi i necessari provvedimenti di emergenza, a medio e lungo termine, e possono formulare raccomandazioni.

4. In casi di incidente rilevante si procede d'ufficio a nuova istruttoria.

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