Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“1. Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:
a) informazioni relative alle sostanze riportate rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III concernenti:
1) i dati e le informazioni elencati nell'allegato V;
2) la fase dell'attività in cui esse intervengano o possono intervenire;
3) la quantità (ordine di grandezza);
4) il comportamento chimico e/o fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;
5) le forme in cui possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;
6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione;
b) informazioni relative agli impianti concernenti:
1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni meteorologiche dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;
2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio;
3) la descrizione generale dei processi tecnologici;
4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste;
5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;
6) le cautele operative da usare in caso di incidenti rilevanti;
c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:
1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in casi di incidente rilevante;
2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza all'esterno dello stabilimento;
3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonché per la comunicazione immediata al prefetto ed all'autorità competente;
d) indicazione del fabbricante sul se e su quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persona, a cose e all'ambiente abbia adottato in relazione all'attività esercitata.”
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