Articolo abrogato dal D. Leg.vo 18/04/2016, a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 7 così recitava:

“Art. 7. - Giurisdizione

1. All'articolo 244, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 è aggiunto il seguente periodo: «La giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative.».”

Dalla redazione