La L. 21 marzo 1953, n. 230 ha stabilito, all’articolo unico: “Gli aventi titolo per conseguire i benefici di cui ai decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con la legge 10 agosto 1950, n. 784, debbono presentare all'Ufficio del genio civile competente entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, una relazione illustrativa dei lavori da eseguire, con l'indicazione della spesa prevista, tanto se intendano che all'esecuzione dei lavori stessi provveda direttamente l'Amministrazione dei lavori pubblici quanto se intendano invece eseguirli in concessione.

Analoga denunzia debbono effettuare entro lo stesso termine gli enti pubblici locali, pena la decadenza dal beneficio della ricostruzione ai sensi dell'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543”.

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino