Articolo modificato dall'art. 13, commi 1 - 14, del D. Leg.vo 23/03/2011, n. 41 e, successivamente, abrogato dall'art. 5, comma 5, D.L. 31/03/2011, n. 34 (L. 26/05/2011, n. 75), così recitava:

“Articolo 13 - (Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell'operatore)

1. Entro il termine di cui all'articolo 11, comma 11, eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, l'operatore titolare del sito certificato presenta al Ministero dello sviluppo economico apposita istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare corredata dalla certificazione dell'operatore, ai sensi dell'articolo 5.

2. L'istanza deve contenere, a pena di irricevibilità, i seguenti dati ed informazioni, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia, concernenti:

a) denominazione e ragione sociale dell'istante o del consorzio, con i relativi assetti societari;

b) documentazione comprovante la disponibilità delle capacità tecniche di cui all'articolo 5;

c) documentazione comprovante la solidità finanziaria dell'operatore e la sussistenza di idonei strumenti di copertura finanziaria degli investimenti, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2;

d) documentazione relativa agli atti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica.

e) progetto definitivo dell'impianto, rispondente, tra l'altro, ai dettami in tema di tutela ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e comprendente, tra l'altro, la natura, le caratteristiche e la vita operativa dell'impianto e delle opere connesse e delle eventuali opere di compensazione e mitigazione previste, le modalità operative per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi prodotti e le relative strutture ubicate nello stesso sito e connesse all'impianto nucleare;

f) la documentazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

g) rapporto di sicurezza;

h) documentazione relativa al modello operativo per l'esercizio dell'impianto; in particolare:

1) manuale per la gestione in qualità;

2) schema di regolamento di esercizio, comprensivo dell'organigramma previsionale del personale preposto e addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità;

3) schema di manuale operativo;

4) programma delle prove funzionali a freddo;

5) programma generale di prove con il combustibile nucleare;

6) proposte di prescrizioni tecniche;

i) studio preliminare di decommissioning dell'impianto, inclusivo della valutazione, sulla base delle indicazioni delle direttive europee, del volume e del condizionamento, trasporto e conferimento al Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e con indicazione dei relativi costi previsti. Nei rifiuti radioattivi sono compresi il combustibile nucleare irraggiato per il quale non sia previsto altro utilizzo o i rifiuti derivanti dal suo riprocessamento;

l) elenco delle servitù di pubblica utilità su beni circostanti che si rendono necessarie;

m) idonea garanzia finanziaria ai fini di quanto previsto dalle vigenti normative nazionali - ai sensi del capo III della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 - ed internazionali in tema di responsabilità civile derivante dall'impiego pacifico dell'energia nucleare. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, sono definite le modalità per l'estensione della garanzia alle attività di cui all'articolo 19, comma 2, del presente decreto legislativo;

n) piano di protezione fisica dell'impianto;

o) documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni del Trattato Euratom;

p) stima aggiornata dell'ammontare dei contributi dovuti, ai sensi dell'articolo <enfasi graph="grassetto">23</enfasi>, a titolo di benefici economici per le persone residenti e le imprese operanti nel territorio circostante il sito e per gli enti locali interessati, con l'indicazione delle scadenze previste per il versamento degli stessi.

3. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del pubblico, nonché al Ministero delle infrastrutture e trasporti.

4. L'istanza viene inoltrata dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia, la quale provvede all'istruttoria tecnica, anche avvalendosi degli organi tecnici esistenti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché, per i profili di competenza, presso altre pubbliche amministrazioni; l'Agenzia si pronuncia con parere vincolante entro dodici mesi dalla ricezione dell'istanza stessa e della relativa documentazione da parte del Ministero dello sviluppo economico anche al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza e di radioprotezione che soddisfino le esigenze di tutela della salute dei lavoratori e della popolazione e di tutela dell'ambiente.

5. Nell'ambito dell'istruttoria, l'Agenzia richiede alle amministrazioni interessate, individuate sulla base dello specifico progetto da valutare, i pareri di competenza, che devono essere resi entro sessanta giorni dalla richiesta.

6. L'Agenzia, ai fini della conclusione dell'istruttoria, acquisisce il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciato in sede statale, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e si adegua alle relative prescrizioni. Il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuato ogni quindici anni, sentita l'Agenzia.

7. In sede di espletamento delle procedure di VIA e di AIA di cui al comma 6 sono recepite le conclusioni della VAS di cui all'articolo 9 ed è esclusa ogni duplicazione delle relative valutazioni. Le valutazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previste dal comma 6, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del medesimo comma, sono effettuate con le modalità ed entro e non oltre i termini ivi stabiliti. Sono fatte salve le valutazioni dell'Agenzia relativamente alla certificazione del sito rispetto ai criteri di localizzazione.

8. L'Agenzia definisce le prescrizioni tecniche cui sarà soggetto l'impianto, anche sulla base delle informazioni fornite dall'operatore. Le prescrizioni tecniche costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica. L'Agenzia definisce, inoltre, le eventuali prescrizioni ai fini della certificazione dell'operatore.

9. Il Ministero dello sviluppo economico effettua, ai sensi del trattato Euratom, le notifiche all'Unione Europea ai fini dell'acquisizione dei previsti pareri della Commissione Europea.

10. Al compimento dell'istruttoria, l'Agenzia, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di compatibilità ambientale, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con l'Agenzia, i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell'ambito dell'istruttoria svolta dall'Agenzia.

11. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma precedente, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all'ente interessato un congruo termine per esprimere l'intesa; decorso inutilmente tale termine, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata all'intesa, è adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostitutivo dell'intesa.

12. Nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell'istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con proprio decreto l'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell'Agenzia. Il predetto decreto vale anche come certificazione del possesso dei requisiti da parte del titolare dell'autorizzazione unica.

12-bis. A seguito di variazioni delle prescrizioni tecniche di cui al comma 8, stabilite dall'Agenzia e comunicate alle amministrazioni di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con proprio decreto alla modifica dell'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione con le modalità di cui al comma 12.

13. L'autorizzazione unica indica:

a) l'identità del titolare dell'autorizzazione;

b) la tipologia e le caratteristiche dell'impianto e delle opere connesse;

c) il perimetro dell'installazione;

d) la sua decorrenza e durata, non inferiore alla vita operativa di cui al comma 2, lettera e);

e) i criteri di accettabilità che assicurino la conformità dell'impianto e delle sue infrastrutture a quanto prescritto;

f) le ispezioni, i test e le analisi che il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad effettuare, con la specificazione delle modalità tecniche di svolgimento;

g) le prescrizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria;

h) le prescrizioni e gli obblighi di informativa, comprensivi di modalità e termini, per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela dell'ambiente;

i) le modalità della garanzia finanziaria per la responsabilità civile verso i terzi;

l) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per la tutela dell'ambiente e della pubblica utilità.

14. L'autorizzazione unica vale quale licenza per l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, previa acquisizione da parte dell'operatore della certificazione comprovante l'esito positivo di collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall'Agenzia, secondo le procedure previste dagli articoli da 42 a 45 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. A seguito di tale acquisizione, l'operatore trasmette alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 3 e all'Agenzia il rapporto finale di sicurezza, prima dell'avvio dell'esercizio commerciale dell'impianto. L'autorizzazione unica certifica anche la qualifica di «operatore», secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2.

15. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), in conformità al progetto approvato.

15-bis. La costruzione, l'avviamento e l'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, avvengono sotto il controllo tecnico dell'Agenzia, che vigila sul rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione unica, fatti salvi le attività ed i poteri di controllo, di monitoraggio e sanzionatori disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto.”

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